Art. 1 DURATA
L’Associazione PSICOLOGIA INSIEME O.N.L.U.S, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ha durata illimitata.
Art. 2 USO LOCUZIONE ONLUS
La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus” dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 3 SEDE
- L’associazione ha sede legale in Roma Via dei Piceni n. 26 - interno 1 - c.a.p. 00185
Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di sedi secondarie in Italia e all’estero.
Art. 4 SCOPO
L’Associazione opera in ambito socio- sanitario e ha come motivo di esistenza il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Opera a favore di soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, familiari.
In particolare suo obiettivo è:
- Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento.
- Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all’interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole.
- Promuovere le condizioni affinché si favorisca l’esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita.
- Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.
L’associazione intende per questo realizzare diverse iniziative ed in particolare:
- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. Tali programmi sono rivolti all’individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.
- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e stages, tirocini, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l’aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e di prevenzione.
- Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale.
- Promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito bio-psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico. A questo scopo è prevista la realizzazione, l’utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali: tests, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all’indagine, valutazione e verifica dell’esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita.
- Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica.
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.
Art. 5 SOCI
Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione. Gli associati versano all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dall’assemblea. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
I soci si distinguono in: soci ordinari e soci sostenitori ed onorari e possono essere sia cittadini italiani che stranieri.
Sono soci ordinari: coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione (Fondatori) e coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.
Sono soci sostenitori ed onorari: le persone fisiche o giuridiche che s’interessano e partecipano alla vita ed all’attività dell’Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All’attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte nei quali la quota non sarà rivalutabile.
Art. 7 - RENDICONTO ANNUALE
Relativamente all’attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Il Consiglio direttivo entro il mese di Marzo, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all’esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Tale rendiconto sarà approvato dall’Assemblea degli associati, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere da parte dell’Assemblea stessa.
Art. 8 - AVANZI DI GESTIONE
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
- E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.
Art. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.
Art. 10 - CARICHE ELETTIVE
Le cariche elettive dell’Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci ordinari in regola con l’iscrizione. Per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria:
- deve essere convocata entro il 30 aprile dell’anno successivo;
- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sulla relazione del Presidente;
- delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto annuale dell’esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell’anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all’ordine del giorno;
- conferisce, a mezzo del voto, le cariche sociali.
L’Assemblea straordinaria:
- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l’assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;
- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- può apportare modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.
- Hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d’età o persone giuridiche.
- Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.
La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l’ordine del giorno, il luogo e l’ora sia della prima che della seconda convocazione
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.
Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
- si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, eletti dall’assemblea dei soci;
- dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- redige i programmi dell’attività sociale previsti dallo statuto;
- attua le deliberazioni dell’assemblea;
- elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
- delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
- amministra i beni dell’Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione nella misura che verrà fissata dal Regolamento;
- redige ogni anno una relazione sull’attività dell’Associazione e sulle iniziative da attivare l’anno successivo e stabilisce la quota sociale;
- formula il Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell’associazione.
Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell’Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.
Il Tesoriere, se nominato: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione secondo le norme del Regolamento.
Art.13 - RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l’esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell’accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.
Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali.
Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.
Art. 14 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.
In ogni caso, il patrimonio dell’Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.
Roma, 7 Ottobre 2005